mandato di agenzia e commercio degli stessi prodotti, sono compatibili


 

Not. Maria Benedetta Pancera

mpancera@notariato.it

 

Contrasta con il divieto di esercizio contemporaneo dell'attività di mediazione e dell'attività di commercio degli stessi beni un oggetto sociale del seguente tenore: "l'assunzione di mandati di agenzia relativi a prodotti di abbigliamento, prodotti tessili in genere e relativi accessori e prodotti alimentari, sia sotto forma di monomandato che di plurimandato, nonchè il commercio, all'ingrosso e al minuto, degli stessi prodotti"?

 

 


 

Not. Menchetti Riccardo

rmenchetti@notariato.it

 

Se non sbaglio, il problema si pone per la mediazione (art. 1754, c.c.), non per l'agenzia (art. 1742, c.c.).

 

art. 1742 - Contratto di agenzia:  

(1) Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

(2) Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile

(vedi  anche L. 03.05.1985, n. 204 e  D.M. 21.08.1985)

 

art. 1754 - Della mediazione:

(1) È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. 

(vedi anche L. 03.02.1989, n. 39 e D.M. 21.12.1990, n. 452).

 

Il divieto dovrebbe trovare una logica nella necessità di assicurare una posizione di imparzialità del mediatore, mentre per l'agente questo problema non si pone proprio visto che, al contrario, ha un diretto interresse alla conclusione dell'affare.

 

L. 05.03.2001 n.57:

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

 

 


 

Not. Giampiero Petteruti

gpetteruti@notariato.it

 

Aggiungo che sta emergendo una diversa linea interpretativa che distingue l'oggetto dall'attività e che ammetterebbe l'inserimento nell'oggetto di entrambe (commercio e mediazione nello stesso settore) fermo restando che l'effettiva attività debba limitarsi all'uno o all'altra.

Vedi, ad esempio, la L. 05.03.2001, n. 57,  recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:

 

Art. 18 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)

1.      Alla legge 03.02.1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all'art. 2, c. 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";

b) all'art. 3, dopo il c. 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti"

c). all'art. 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".