mandato di agenzia e commercio degli stessi prodotti, sono compatibili
Not. Maria Benedetta Pancera
Contrasta con il divieto di
esercizio contemporaneo dell'attività di mediazione e dell'attività di
commercio degli stessi beni un oggetto sociale del seguente tenore:
"l'assunzione di mandati di agenzia relativi a prodotti di abbigliamento,
prodotti tessili in genere e relativi accessori e prodotti alimentari, sia
sotto forma di monomandato che di plurimandato, nonchè il commercio,
all'ingrosso e al minuto, degli stessi prodotti"?
Not. Menchetti Riccardo
Se non sbaglio, il problema si pone
per la mediazione (art. 1754, c.c.), non per l'agenzia (art. 1742, c.c.).
art. 1742 - Contratto
di agenzia:
(1) Col
contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per
conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona
determinata.
(2) Il
contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di
ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il
contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è
irrinunciabile
(vedi anche L. 03.05.1985, n. 204 e D.M. 21.08.1985)
art. 1754 - Della mediazione:
(1) È mediatore colui che mette in
relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato
ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza.
(vedi anche L. 03.02.1989, n. 39 e D.M. 21.12.1990, n. 452).
Il divieto dovrebbe trovare una
logica nella necessità di assicurare una posizione di imparzialità del
mediatore, mentre per l'agente questo problema non si pone proprio
visto che, al contrario, ha un diretto interresse alla conclusione
dell'affare.
L. 05.03.2001
n.57:
3. L'esercizio
dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con
l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati
e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle
di mediazione comunque esercitate".
Not. Giampiero Petteruti
Aggiungo che sta
emergendo una diversa linea interpretativa che distingue l'oggetto dall'attività
e che ammetterebbe l'inserimento nell'oggetto di entrambe (commercio e
mediazione nello stesso settore) fermo restando che l'effettiva attività debba
limitarsi all'uno o all'altra.
Vedi, ad esempio,
la L. 05.03.2001, n. 57, recante disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati:
Art. 18 (Modifiche
alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1.
Alla legge 03.02.1989, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, c.
3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) avere
conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato
un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare
l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di
mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria
di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici
mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di
formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di
formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono
determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;";
b) all'art. 3,
dopo il c. 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea
garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei
clienti"
c). all'art. 5,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio
dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con
l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati
e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle
di mediazione comunque esercitate".